Modalità di indicazione della quantità netta e del prezzo unitario. Reg (UE) n. 1169/2011 – Allegato IX, punto 5.
Interessanti novità sulla commercializzazione di prodotti ittici congelati/surgelati con glassatura
L’ ICQRF, autorità competente all’irrogazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2017 per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 1169/2011, ritiene opportuno chiarire alcuni aspetti riguardanti l’indicazione della quantità netta dell’alimento nell’etichetta dei prodotti ittici congelati/surgelati.
Non sarà più possibile vendere alle collettività, né ai consumatori finali, prodotti che riportino oltre all’indicazione del peso netto, il peso del prodotto comprensivo della glassatura.
Ai sensi dell’articolo 36.1 del regolamento (UE) n. 1169/2011 non è infatti possibile fornire ai consumatori ulteriori informazioni volontarie riguardanti informazioni obbligatorie di cui agli articoli 9 e 10 dello stesso regolamento.
L’informazione aggiuntiva del peso al lordo della glassatura, inoltre, potrebbe indurre in errore il consumatore sulla reale quantità acquistata consumabile.
Pertanto, nel riassumere quanto rappresentato dal Ministero dello Sviluppo Economico:
- per gli alimenti glassati preimballati destinati al consumatore finale e alle collettività, non è consentito indicare il doppio peso nemmeno a livello volontario,
- l’indicazione del prezzo per unità di vendita deve essere riferito al solo peso netto senza glassatura,
- per quanto riguarda le relazioni fra fornitori (B2B) è consentito il mantenimento del doppio peso, a titolo informativo o per altri scopi,
- considerata l’attuale prassi della doppia indicazione del peso è necessario prevedere un periodo di tempo congruo per lo smaltimento delle etichette già ordinate e riportanti la suddetta doppia indicazione.
Scarica l’interrogazione: comm_prod_ittici_congelati_surgelati